Nel corso degli anni le norme inerenti l’agibilità per i locali ad uso abitativo sono cambiate di molto, specialmente quelle riguardanti l’altezza minima da rispettare. Ecco un breve recap su quali siano le norme attualmente vigenti in merito all’altezza minima dei locali.
La normativa vigente
Il Decreto Ministeriale del 1975 ha fissato i primi criteri abitativi da dover mantenere per tutte le abitazioni, ma il decreto faceva riferimento solamente alle abitazioni private, tralasciando molte altre tipologie di edifici. A partire dai primi anni 2000 invece la normativa ha tentato di includere anche tutte le altre tipologie di costruzioni, con i decreti del 2008, del 2015 e del 2020 infatti la normativa ha allargato il suo campo di interesse anche a locali che non fossero semplici abitazioni private.
Quali sono le altezze da rispettare?
Ad oggi, secondo la normativa vigente, per le abitazioni private esistono i seguenti vincoli:
Altezza minima di 2,70 m per le stanze, se invece l’abitazione si trova all’interno di un comune montano sopra i 1000 metri slm, l’altezza minima da dover rispettare è di 2,55 m;
Per i locali non abitabili come i corridoi, i disimpegni, i ripostigli o i bagni di abitazioni private, l’altezza minima è fissata a 2,40 m.
Per i locali e/o le abitazioni che fanno parte del patrimonio italiano dei Beni Culturali, allora i vincoli da rispettare cambiano leggermente:
L’altezza minima dei locali abitabili delle abitazioni è fissata a 2,40 m;
Invece i locali non abitabili, che fanno parte della medesima categoria, hanno un vincolo fissato a 2,20 m.
Infine i decreti legislativi del 2015 e del 2008 hanno fornito ulteriori linee guida per i seguenti locali:
Per le ristrutturazioni importanti come ad esempio l’installazione di impianti termici a pavimento, l’altezza minima è stata fissata a 2,60 m;
Mentre per i locali adibiti a lavorazione l’altezza è di 3 m, ma quest’ultimo vincolo potrebbe essere sottoposto ad ulteriori deroghe.
Ulteriori specifiche
Va infine ricordato che non esistono limiti di tolleranza per le altezze attualmente fissate dai Decreti vigenti, infatti i suddetti limiti essendo di natura igienico sanitaria, mantengono un ruolo pubblico prioritario e al di sopra di qualsiasi interesse privato.